
Bonus sostegno al caro-vita: sale a 3mila euro (dai 600 precedenti) il valore sotto cui non sono tassati i fringe benefit concessi dall’azienda ai lavoratori. La misura è valida per il 2022, è contenuta nel decreto Aiuti Quater e vale per i beni che l’azienda può offrire ai dipendenti, ad esempio buoni pasto, auto aziendale o telefonino. Per quest’anno rientrano anche le utenze domestiche di luce e gas.
Rientrano nella soglia esentasse le somme erogate entro il 12 gennaio 2023, ma nel caso delle utenze domestiche solo per i consumi nel 2022. La premier Giorgia Meloni ha definito il bonus contro il caro-vita una “tredicesima detassata per aiutare i lavoratori a pagare le bollette”.
Confindustria: “La platea dei lavoratori è ridotta”
La misura però rischia di interessare una porzione ridotta di dipendenti. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha infatti dichiarato al Corriere: “I fringe benefit non ci convincono molto. Primo perché la platea dei lavoratori che usufruisce di queste agevolazioni è molto ridotta, i primi conteggi parlano di circa il 17%, quindi molto pochi: secondo, non ci convince perché si sposta la palla al campo delle imprese”. Queste infatti, possono decidere se usufruire o meno dell’agevolazione.
Il bonus riguarda qualsiasi datore di lavoro e si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, quindi anche ai collaboratori e indipendentemente dal reddito.
Le modalità di utilizzo dei fringe benefit sono state dettagliate dalla n.35 delle Entrate. Per quanto riguarda le bollette, le utenze devono “riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”.
Sono rimborsabili anche le spese per le utenze condominiali, ma serve un’autocertificazione del pagamento di queste ultime. Anche in caso di affitto, se le utenze sono intestate al proprietario e nel contratto di affitto risulta che il locatario deve pagarle. Una volta accertata la spesa, l’azienda può rimborsarle al dipendente.