Migranti, Tar Palermo: “Musumeci ha inviato mail a indirizzo sbagliato”

Il Tar di Palermo ha risposto alle accuse di Musumeci di ignorare la sua richiesta di audizione, spiegando che la regione ha inoltrato la domanda alla mail sbagliata. 

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L’Ufficio Stampa della Giustizia Amministrativa del Tar di Palermo, sostiene che la Regione Sicilia abbia inviato a un indirizzo sbagliato la mail in cui chiedeva di poter avere un’audizione davanti al tribunale. Una richiesta che il governatore Musumeci aveva deciso di avanzare dopo la sospensione della sua ordinanza che imponeva lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti. Musumeci aveva infatti denunciato apertamente il Tar di star ignorando volontariamente la sua richiesta. Un’accusa che aveva ribadito anche in televisione ospite della trasmissione Quarto Grado condotta da Nicola Porro. E adesso, arriva la risposta del tar di Palermo che sostiene invece che “la richiesta audizione è stata sì formalmente presentata, ma ad un indirizzo telematico errato, non idoneo alla ricezione degli atti processuali, e comunque tardivamente, sicché, per fatto imputabile alla stessa Regione Siciliana, tale richiesta non è stata tempestivamente acquisita nel fascicolo processuale”.

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L’ordinanza firmata dal governatore era stata critica subito dopo la sua uscita dal Viminale, che aveva precisato che il decreto non poteva essere valido in quanto agiva su una materia di stretta competenza dello Stato. Motivo per cui l’esecutivo guidato dal premier Conte aveva deciso di impugnarla. E il Tribunale di Palermo aveva dato alcuni giorni fa ragione al governo sostenendone l’illegittimità. Ma non solo, il tribunale aveva anche smontato quello che era stato formalmente presentato come il motivo principale alla base del decreto, ovvero il pericolo sanitario rappresentato dai migranti per gli abitanti della regione.

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Secondo il Tar infatti, non esisteva nessun nesso scientifico dimostrabile che supportasse questa tesi. Il giudice aveva infatti chiarito che “l’esistenza di un concreto aggravamento del rischio sanitario legato alla diffusione del Covid-19 tra la popolazione locale, quale conseguenza del fenomeno migratorio, che, con il provvedimento impugnato, tra l’altro, si intende regolare, appare meramente enunciata, senza che risulti essere sorretta da un’adeguata e rigorosa istruttoria”.

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