Molti saranno esclusi dal Reddito di Emergenza, misura a sostegno delle famiglie in difficoltà, per alcune incompatibilità: i dettagli
Il governo Conte, con il Decreto Rilancio dello scorso 19 maggio, ha istituito il reddito di emergenza in favore dei nuclei familiari in difficoltà economiche a causa del Covid. Con il Decreto Sostegni del 22 marzo 2021 è stato prorogato di ulteriori tre mensilità (marzo, aprile e maggio).
L’importo del reddito di emergenza va dai 400 agli 840 euro a seconda del valore della scala di equivalenza moltiplicato per 400. Il primo componente di un nucleo familiare ha un valore pari a 1, il quale viene incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di almeno 18 anni e di 0,2 per ogni componente minorenne fino ad un massimo di 2 (2,1 in caso di disabilità).
Ricordiamo che, per ricevere le mensilità 2021 di cui sopra, bisogna presentare una domanda all’Inps tra il 7 ed il 30 aprile.
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I casi di incompatibilità del Reddito di Emergenza

Il reddito di emergenza in alcuni casi viene respinto per questioni di incompatibilità. Andiamo a vedere quali sono i casi che portano a non poter beneficiare dell’incentivo.
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- Indennità Covid (art. 10 del decreto–legge n. 41/2021) destinate ai lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport.
- Pensioni, dirette o indirette, ma fanno eccezione l’assegno ordinario di invalidità ed i trattamenti di invalidità civile.
- I redditi da lavoro dipendente con una retribuzione lorda complessiva superiore alla soglia massima del reddito familiare.
- Reddito e pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda per il REM.